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Regime fiscale dell’auto

Ulteriori cambiamenti in tema di autovetture:

  • il 27 giugno 2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’autorizzazione del Consiglio europeo alla misura ridotta della percentuale di detrazione dell’Iva nella misura del 40%, senza possibilità di prova contraria;
  • con il D.L. n. 81 del 2 luglio 2007, convertito dalla legge n. 127 del 03.08.2007, sono state riscritte le regole sulla deducibilità delle autovetture (art. 164 del TUIR), modificandole radicalmente sia per il 2007 che retroattivamente per il 2006 e reintroducendo una deduzione seppure limitata degli autoveicoli e delle auto aziendali.

DETRAZIONI AI FINI DELL’IVA

A partire dal 14 settembre 2006 e fino al 26 giugno 2007, la detrazione dell’Iva sugli acquisti di autoveicoli segue la regola generale del diritto alla detrazio-ne dell’imposta per i beni ed i servizi ad uso promiscuo disposta dall’art. 19 comma 4 del DPR 633/1972. Per tale periodo il contribuente dovrà comprovare i fondamenti e la correttezza della detrazione operata. Quindi sarà possibile anche detrarre integralmente l’IVA per i veicoli esclusivamente strumentali e per quelli adibiti ad uso pubblico; mentre per i veicoli non strumentali all’attività la detrazione IVA dovrà essere necessariamente in funzione dell’utilizzo.
Dal 27 giugno 2007 la percentuale di detrazione dell’Iva in misura ridotta del 40% si rende applicabile a tutti i soggetti (imprese e professionisti), senza possiblità di prova contraria.
Sono esclusi da tale limitazione i veicoli rientranti fra i beni esclusivamente strumentali; quelli utilizzati come servizio taxi e dalle scuole guida; quelli utilizzati per leasing o noleggio e in fine i veicoli utilizzati dai rappresentanti di commercio o agenti.
La detrazione del 40% ha efficacia facendo riferimento alle fatture emesse al 27 giugno 2007, anche se di competenza di precedenti periodi; mentre per le cessioni effettuate con DDT o con fatturazione differita si deve far riferimento alla data di consegna del bene. L’amministrazione finanziaria deve ancora dare conferme in merito.

DEDUCIBILITA’ AI FINI IRPEF, IRES E IRAP

E’ stata ripristinata una parziale deducibilità dei costi per Irpef, Ires e Irap. La legge di conversione del decreto legge n. 81/2007 (legge n. 127/2007 sull’extragettito) reintroduce, infatti, nel modello di dichiarazione Unico, con effetto dal periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007, le deduzioni delle spese delle auto e concede un bonus retroattivo per l’esercizio 2006, da far valere come detassazione nel modello unico 2008 e in sede di versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap 2007, che scade il 30 novembre 2007.

In particolare non ha subito alcuna variazione il trattamento fiscale:

  • dei veicoli utilizzati come beni strumentali per i quali resta la deducibilità al 100%;
  • dei veicoli ad uso pubblico per i quali resta la deducibilità al 100%;
  • degli autoveicoli acquistati da agenti e rappresentanti che continuano ad usufruire della deducibilità dell’80%, fermo restando il limite del 25.822,24 euro, per gli autoveicoli non esclusivamente strumentali.

Viene prevista:

  • una parziale deducibilità del 40% di qualsiasi costo (costi di acquisto e di gestione) per veicoli ad uso aziendale (ovvero non esclusivamente strumentale), salvo i casi di veicoli di cui ai punti precedenti;(°)
  • la deducibilità delle autovetture dei professionisti al 40% (anziché al 25%), fermo restando il limite dei 18.076,00 euro per un’autovettura per professionista o, nel caso di studio associato, per associato.(°)
  • la deducibilità del 90% per tutte le spese relative alle autovetture assegnate per la maggior parte dell’esercizio ai dipendenti e documentate, come da specifica clausola contrattuale contenuta nel contratto di assunzione o da scrittura privata (meglio se con data certa) fra dipendente e datore di lavoro. Tale deducibilità è riconosciuta senza alcun limite di prezzo dell’auto per il calcolo di ammortamenti, leasing o canoni di noleggio.
  • per le autovetture in uso promiscuo agli amministratori, la possibilità per la società di dedurre integralmente fino all’ammontare del benefit previsto per l’amministratore, e solamente il 40% delle spese eccedenti, fermi restando i limiti previsti di valore per ammortamenti, leasing e noleggio.
  • la deducibilità fissata definitivamente al 30% per la quota di fringe benefit dei dipendenti da tassare in busta paga per l’utilizzo dei veicoli aziendali. A partire dal 2007, infatti, il D.L. n. 81/2007 ha modificato l’art. 51 del TUIR stabilendo che il reddito da far concorrere alla formazione dell’imponibile fiscale e previdenziale del lavoratore è pari al 30% (e non più al 50% come fissato dal D.L. 262/2006) del costo forfettario dell’auto ricevuta in uso promiscuo dal datore di lavoro, risultante dall’applicazione della Tariffa ACI per una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri. Le imprese che nei primi mesi dell’anno hanno applicato le ritenute sul 50%, effettueranno i conguagli a fine esercizio.

(°)Per i leasing la deduzione del canone spetta solo se il contratto rispetta la durata minima prevista dalla legge (48 mesi per quelli stipulati dal 12 agosto 2006). Gli sconti sulle spese per le autovetture diverse da quelle in benefit sono limitati al 40% sia per imprese sia per i professionisti (in questo caso limitatamente ad un solo veicolo). La deduzione degli ammortamenti e dei canoni dei leasing spetta al 40% nei limiti di quanto calcolato su un costo dell’auto non superiore a 18.076,00 euro.

(°)Per quanto riguarda, invece, le auto a noleggio, l’impresa può scalare il 40% del canone per la locazione e il noleggio per un massimo di 3.615,00 euro annui.

LO SCONTO RETROATTIVO SUL 2006

Il decreto 81/2007 ripristina alcune deduzioni per i costi sostenuti dalle imprese nell’esercizio 2006, consentendo ai contribuenti di far valere l’eccedenza che ora diventa deducibile, nella dichiarazione da presentare nel 2008, e ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto 2007. In particolare:

  • auto in uso promiscuo al dipendente per oltre la metà del periodo di imposta 2006: viene prevista una deducibilità pari al 65%di tutte le spese sostenute in tale esercizio senza limiti di costo dell’auto (in precedenza con il D.L. n. 262/2006 si era dedotto un importo pari al benefit);
  • autovetture in uso aziendale viene prevista una deducibilità pari al 20% con i limiti di costo di euro 18.076,00 per ammortamenti e leasing ed euro 3.615,00 per il noleggio (in precedenza con il D.L. n. 262/2006 era prevista la totale indeducibilità);
  • autovetture utilizzate dai professionisti: viene prevista una deducibilità pari al 30% con i limiti di costo di euro 18.076,00 per ammortamenti e leasing ed euro 3.615,00 per il noleggio (in precedenza con il D.L. 262/2006 era prevista la deducibilità al 25%).
  • autovetture concesse agli amministratori: la deduzione complessiva si calcola sommando l’importo del benefit tassato nella busta paga del manager al 20% delle spese eccedenti (con i limiti per ammortamenti, leasing e noleggi). Il bonus retroattivo si recupera nel modello Unico 2008, pur avendo ad oggetto costi e spese sostenuti e contabilizzati nel bilancio del 2006;
  • non cambiano le regole per le autovetture ad utilizzo esclusivamente strumentale, per le quali continua ad essere riconosciuta la totale deducibilità e per le autovetture utilizzate da agenti e rappresentanti, per le quali è riconosciuta una deducibilità dell’80%.

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