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DEBITI VERSO EQUITALIA – LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2013

Al fine di agevolare la possibilità di rateizzazione ad una platea di contribuenti sempre più vasta, che, talvolta, vorrebbe pagare i propri debiti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, ma viene scoraggiata per le difficili e stringenti regole di rateizzazione,per tale ragione, la legge di stabilità 2013 ha previsto la possibilità da parte dei contribuenti di poter richiedere all’Equitalia una rateizzazione “straordinaria” fino 120 rate.
Ai fini della concessione del suddetto piano di rateizzazione “straordinario”, il contribuente deve dimostrare, che si trova, per ragioni estranee alla sua responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica, ovvero deve dimostrare le seguenti condizioni:

  1. comprovata impossibilità di eseguire il pagamento del debito tributario secondo un piano di rateizzazione ordinario (72 rate);
  2. comprovata solvibilità che determini una “certezza” del pagamento in relazione al numero massimo di rate (calcolata in base agli indici).

Il beneficio della maxi rateizzazione può essere concesso sia ai nuovi piani di rateazione sia a quelli già in corso mediante la compilazione e successiva consegna agli sportelli dell’Equitalia del modulo di richiesta di rateizzazione, fornito dalla stessa Equitalia.

Inoltre, le nuove norme hanno elevato ad 8 (anche non consecutive) il numero di rate impagate che fanno decadere il beneficio della rateazione precedentemente accordata da Equitalia.
Infine, sempre in relazione ai debiti verso Equitalia, la Legge di Stabilità ha previsto la possibilità per i contribuenti di “rottamare” le cartelle e gli avvisi esecutivi in essere, purché le stesse vengano pagate dal contribuente in un’unica soluzione, entro e non oltre il 28/02/2014 (successivamente il termine è stato prorogato al 31/3/2014, ed è forte l’eventualità che tale termine possa essere ulteriormente prorogato) con il beneficio (a modesto avviso del redattore di scarso appeal) senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

E’ possibile usufruire dell’agevolazione per cartelle ed avvisi esecutivi le cui somme sono state affidate ad Equitalia fino al 31/10/2013 ed i cui tributi riguardino le Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Dogane), gli uffici statali (Ministeri, Prefetture Commissioni tributarie provinciali e regionali) e gli Enti locali (Regione, Provincia, Comuni). Pertanto detta agevolazione non produce effetto nei confronti di debiti verso INPS ed INAIL.

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