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IVA PER CASSA

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 entra in vigore, a far data dal 28 aprile 2009, il decreto legge del 29 novembre 2008 n.185, convertito in Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che disciplina l’IVA per cassa.
Tale decreto ha introdotto una differente modalità di liquidazione dell’IVA (e quindi di versamento della stessa), da effettuarsi contestualmente al momento di incasso della fattura e non più al momento di emissione della stessa.

Soggetti destinatari della norma

Possono optare per l’applicazione dell’IVA ad esigibilità differita tutti i contribuenti in possesso di partita Iva che abbiano conseguito nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore ad euro 200.000 (duecentomila).
Le società di nuova costituzione potranno applicare il nuovo regime, prevedendo di realizzare un volume d’affari non superiore a 200.000 e di mantenerlo entro questo limite per l’intero esercizio; nel caso in cui questo non avvenga vedere punto n. 5

Operazioni alle quali è applicabile il nuovo regime

L’opzione per il nuovo regime è applicabile a cessioni di beni o prestazioni di servizi a favore di clienti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni; la nuova modalità di liquidazione dell’imposta, quindi, non si applica per le operazioni effettuate a favore di consumatori finali, di soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta e di soggetti che operano in regime di inversione contabile (reverse charge).

In cosa consiste l’agevolazione

Attualmente l’IVA esposta sulle fatture emesse a clienti deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo (o al secondo mese successivo nel caso di contribuenti trimestrali) a quello in corso, mese nel quale è stata emessa la fattura; e ciò indipendentemente dal fatto di avere o non avere incassato l’importo addebitato.
Con l’entrata in vigore del regime di Iva per cassa per tutte le operazioni effettuate a partire dal 28 aprile 2009 l’IVA esposta sulle fatture emesse sarà esigibile solo al momento in cui la fattura è incassata, evitando così di dover versare un’imposta prima di averla incassata.
Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale della fattura, l’imposta diventa esigibile nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il totale della fattura.
L’inserimento nella liquidazione a debito di un’IVA esposta in fattura può essere rinviata entro e non oltre un anno dal momento in cui la fattura è stata emessa; e ciò anche se la stessa non è stata ancora incassata. Se però nel frattempo il cliente dovesse essere assoggettato a procedura concorsuale o esecutiva, il limite di un anno dall’emissione della fattura non trova applicazione e l’esigibilità dell’IVA rimane sospesa senza limiti temporali.

Come si esercita l’opzione per l’applicazione della norma

É sufficiente indicare in fattura la scelta di differire l’esigibilità dell’IVA al momento di pagamento della prestazione con la seguente dicitura: “operazione con imposta a esigibilità differita ex art. 7, D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito dalla L. 28/01/2009 n. 2”. Quindi non è obbligatorio utilizzare questa procedura per tutte le operazioni effettuate, ma è possibile scegliere i clienti nei confronti dei quali applicare il nuovo regime, che ovviamente saranno i clienti per i quali è maggiore il rischio di un pagamento in tempi lunghi.

Superamento del volume d’affari di euro 200.000

Il superamento in corso dell’anno del limite del volume d’affari di euro 200.000, che legittima l’emissione di fatture con l’IVA ad esigibilità differita, precluderà il ricorso a tale regime solo per le operazioni successive al superamento di tale limite.
Si tratta di una previsione che non ammette né deroghe né rinvii e quindi è assolutamente necessario, per il contribuente che utilizza l’agevolazione, tenere costantemente sotto controllo il volume d’affari.

Adempimenti del cessionario o committente (cliente)

Il soggetto che riceve fattura con l’indicazione che trattasi di operazioni ad esigibilità differita deve rinviare la detraibilità dell’IVA esposta in fattura fino al momento in cui effettua il pagamento; nel caso di pagamento frazionato del corrispettivo il cessionario o committente avrà diritto di scomputare l’IVA in proporzione all’ammontare del pagamento parziale effettuato.
A differenza del cedente o prestatore che può scegliere se e quando utilizzare l’agevolazione, il cessionario o committente deve solo adeguarsi alla scelta fatta da altri, senza possibilità di un diverso comportamento.

Vantaggi e svantaggi del nuovo regime

Il vantaggio derivante dall’applicazione del regime di IVA per cassa consiste nell’esigibilità dell’imposta da parte dell’Erario al momento dell’effettiva riscossione della fattura. Si sottolinea però che le operazioni devono essere computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, o scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Resta il fatto che il contribuente, d’ora in poi, dovrà gestire due tipi di fatture: quelle per le quali ha scelto il regime “IVA per cassa” e quelle per le quali non ha scelto il differimento (da trattare secondo le regole ordinarie); facendo attenzione allo stesso modo per le fatture d’acquisto. Questo comporterà l’annotazione o l’eventuale comunicazione a terzi (nel caso la contabilità sia affidata a studi commerciali) del momento esatto dell’incasso/pagamento delle fatture.
Infine, per valutare l’opportunità e la convenienza all’adozione della nuova procedura, occorre avere riguardo all’ammontare dell’IVA che periodicamente (mese o trimestre) viene versata; in presenza di rapporti esigui, inferiori a 3.000 euro mensili, il beneficio finanziario che se ne ottiene può essere inferiore alla complicazione contabile che ne consegue (con conseguente aumento anche dei costi di registrazione).

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