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IVA Regime di franchigia: presupposti, procedure e termini di comunicazione

L’Agenzia delle Entrate detta le procedure e i termini per la comunicazione dei dati necessari per l’attribuzione del numero speciale di partita IVA, per applicare il regime di franchigia e per la richiesta di assistenza fiscale, nonché le modalità di uscita dal regime di franchigia sia per opzione sia per legge.

Il regime di franchigia di cui all’art 32-bis del D.P.R. n. 633/1972 interessa i contribuenti in attività che, nell’anno precedente, hanno conseguito un volume di affari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato cessioni all’esportazione, nonché i contribuenti che iniziano la propria attività e prevedono di conseguire un volume d’affari non superiore ai 7.000 euro ragguagliato all’anno e di non fare esportazioni.

Con il provvedimento in commento vengono dettate disposizione relativamente a:

  • esercizio dell’opzione (valida per un triennio) per il regime ordinario e revoca;
  • attribuzione e revoca del numero speciale di partita IVA;
  • esoneri e obblighi per i contribuenti minimi;
  • cessazione del regime di franchigia per legge.

Assistenza fiscale

Gli Uffici locali dell’Agenzia possono, previa richiesta, assistere direttamente i contribuenti negli adempimenti tributari e provvedere a fornire consulenza tributaria nelle materie connesse all’applicazione del regime fiscale della franchigia.

Risorse

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 301 del 29/12/2006

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