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La patente a crediti per lavori edili

Il Decreto Legge 2.03.2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29.04.2024, n. 56, ha modificato l’art. 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008, introducendo la patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.

SOGGETTI INTERESSATI

A decorrere dal 01.10.2024 sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Quindi, devono essere in possesso della patente:

  • Le imprese non necessariamente qualificabili come edili (impiantistica),
  • I lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri.

Sono esclusi coloro i quali effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (per esempio ingegneri o geometri).

Sono escluse anche le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (art. 100, comma 4, Decreto Legislativo n. 36/2023).

REQUISITI

Per il rilascio della patente devono essere posseduti i seguenti requisiti:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
  2. Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D. lgs. n. 81/2008,
  3. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità,
  4. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente,
  5. Possesso della Certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D. lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente,
  6. Avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. Il legislatore, infatti, per gli ultimi tre punti, precisa “nei casi previsti dalla normativa vigente”.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente, è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000. Eventuali falsità saranno pertanto penalmente rilevanti.

Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato se l’ente accerti l’assenza di uno o più requisiti del richiedente.

In fase di prima applicazione, è possibile usare un modello di autocertificazione allegato alla Circolare dell’INL n. 4 del 23.09.2024 da inviare tramite PEC all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC ha efficacia fino al 31.10.2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato entro la medesima data.

A partire dal 01.11.2024, NON sarà più possibile operare all’interno dei cantieri in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

La patente può essere revocata se c’è una dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata con controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa/il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il controllo dei requisiti avverrà a campione, sia d’ufficio che in occasione di accessi ispettivi.

L’adozione del provvedimento di revoca, non prescinderà da un confronto con l’impresa/il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione sulla gravità dei fatti da considerare per la revoca della patente.

CONTENUTI DELLA PATENTE

La patente conterrà le seguenti informazioni:

  1. Dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente,
  2. Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente,
  3. Data di rilascio e numero della patente,
  4. Punteggio attribuito al momento del rilascio,
  5. Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale,
  6. Esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore art. 27, comma 8 Decreto Legislativo n. 81/2008,
  7. Esiti di eventuali provvedimenti definitivi di natura amministrativa o giurisdizionale a cui consegue la decurtazione dei crediti della patente, art. 27, comma 6, Decreto Legislativo n. 81/2008

SOSPENSIONE DELLA PATENTE

In base a quanto stabilito dall’art. 27, comma 5 del Decreto Legislativo n. 81/2008 “se nei cantieri … si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o una inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere in via cautelare la patente di cui al presente articolo, fino a 12 mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 14”.

La attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente, mireranno sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento omissivo/commissivo del datore.

Quanto alla sospensione della patente per un evento infortunistico mortale, il DM n. 132 del 18.09.2024 stabilisce che la sua adozione è obbligatoria fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata.

La sospensione può durare sino a 12 mesi ed è determinata tenendo da conto della gravità dell’infortuno e della violazione in materia di salute e sicurezza e di eventuali recidive. Avverso tale provvedimento è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all’Ufficio che ha adottato il provvedimento. La Direzione, entro 30 giorni si esprimerà sul ricorso viceversa il provvedimento perderà efficacia.

Cessata l’efficacia del provvedimento sospensivo, la sede dell’Ispettorato territorialmente competente verificherà il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere interessato.

CREDITI

La patente è dotata di 30 crediti iniziali che possono essere incrementati arrivando sino alla soglia massima di 100 crediti.

Se la patente non è dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

Se si opera in cantiere senza la patente o con una patente che abbia meno di 15 crediti, si applicherà una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301 – bis del Decreto legislativo n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Il recupero dei crediti avverrà con apposite procedure ed è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

 

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