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Legge di Bilancio 2025: le novità previste per imprese, famiglie e lavoratori.

La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, in vigore dal 1° gennaio 2025, introduce diverse novità di rilievo.

Analizziamo i principali interventi che riguardano imprese, famiglie e lavoratori.

NOVITA’ FISCALI PER LE SOCIETA’

LIMITE PER L’ APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO

Art. 1, comma 12

Viene elevato a € 35.000,00 il limite di reddito da lavoro dipendente (e assimilati) superato il quale non si può accedere al regime forfettario.

Per la verifica di tale soglia non rileva la cessazione del rapporto.

 WEB TAX 

Art. 1, comma 21-22

Viene eliminato, per l’applicazione dell’imposta, il limite minimo di € 5,5 milioni dei ricavi in Italia per: 

  • pubblicità su siti e social network;
  • gestione di piattaforme digitali;
  • trasmissione di dati di utenti.

Pertanto, sono soggette tutte le imprese che realizzano, nel territorio dello Stato, qualsiasi entità di ricavo da queste attività digitali e che realizzano, ovunque, nell’anno solare precedente, ricavi complessivi non inferiori a € 750 milioni, singolarmente o a livello di gruppo. Resta confermato, infatti, quest’ultimo presupposto rispetto alla normativa previgente.  

Previsto il versamento in 2 rate:

  • 30% entro il 30 novembre;
  • Saldo entro il 16 maggio dell’anno successivo.

RIDETERMINAZIONE COSTO DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

Art. 1, comma 30

Viene confermata a regime la possibilità di rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, in possesso dal 1° gennaio, a condizione che, entro il 30 novembre:

  • si versi imposta sostitutiva, che sale dal 16% al 18%, con possibilità di rateizzare in 3 anni, con uguale importo, e con interessi al 3% su 2° e 3° rata.

perizia asseverata da Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Revisori Legali, Iscritti ai ruoli camerali.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

Art. 1, comma 31-36

Viene riproposta per:

  • Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa,
  • Società con oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili iscritti al Pra, non strumentali, e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025

la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva pari a 8% (10,5% se società non operativa in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto di beni immobili o mobili registrati, non strumentali, assegnati o ceduti ai soci entro il 30 settembre 2025.

ESTROMISSIONE DI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

Art. 1, comma 37

Gli imprenditori individuali possono estromettere dal patrimonio dell’impresa, i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, posseduti al 31/10/24 a condizione che:

  • l’esclusione avvenga dal 01/01/2025 al 31/05/2025
  • si versi un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8% della differenza tra valore normale dei beni e valore fiscalmente riconosciuto.

FRINGE BENEFIT AUTO

Art. 1, comma 48

Diminuiscono le tassazioni su alcuni veicoli concessi ad uso promiscuo dal 1° gennaio 2025, nello specifico su auto elettriche al 10% e ibride plug in al 20%, dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di Km 15.000 e costo chilometrico sulla base delle tabelle elaborate dall’Aci e pubblicate dall’Agenzia delle Entrate ogni anno e con vigore dal 1 Gennaio. 

AMPLIAMENTO REVERSE CHARGE 

Art. 1, comma 57-63

Viene esteso il meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, nell’ambito di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, con prevalente utilizzo di manodopera e beni  

strumentali di proprietà del committente.

Poiché tale disposizione è soggetta però ad autorizzazione del Consiglio dell’UE, in questa fase è previsto che il prestatore e il committente possano scegliere, per un periodo di 3 anni e comunicando all’Agenzia delle Entrate, che il pagamento dell’Iva su tali prestazioni sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che resta comunque solidalmente responsabile.

INDICAZIONE CIN 

Art. 1, comma 78-79

Diventa obbligatorio il CIN (codice identificativo unico) per tutti i titolari di strutture ricettive e unità immobiliari destinate a locazioni brevi o a finalità turistiche. Questo, dovrà essere esposto all’ingresso dell’edificio o della struttura e incluso in tutte le pubblicità online, nonché nei documenti fiscali e nelle dichiarazioni richieste per legge.

ACCESSO AI DATI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Art. 1, comma 80

I files delle fatture elettroniche acquisiti dallo Sdi sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, o fino alla definizione di nuovi giudizi, per essere utilizzati anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e non più solo dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, per i prodotti soggetti ad accisa e ad altre imposte indirette.

TRACCIABILITA’ SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA

Art. 1, comma 81-83

Ai fini della deducibilità, viene imposto, l’obbligo di pagare con strumenti tracciabili e non in contanti:

– le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (come taxi e noleggio con conducente), relative alle trasferte dei dipendenti o corrisposte ai lavoratori autonomi;

– le spese di rappresentanza.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Art. 1, comma 186

È stata introdotta una nuova agevolazione contributiva per i contribuenti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 a una delle gestioni speciali autonome INPS artigiani e commercianti. Si può beneficiare di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti per i primi 36 mesi di attività.

MODIFICHE AL CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Art. 1, comma 427-429

la disciplina è stata così modificata:

  • beneficiari: il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, anche alle società di servizi energetici (ESCo) certificate; 
  • scaglioni d’investimento: da 3 a 2, è stata eliminata l’aliquota del 15%;
  • aliquote: la misura del credito di imposta riconosciuto è pari al 35% del costo per la quota di investimenti fino a € 10.000.000,00;
  • misure di accesso: per le società di noleggio operativo il risparmio energetico può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante o del locatario;
  • cumulabilità del credito di imposta con ulteriori agevolazioni previste dall’UE.

MODIFICHE AL CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0

Art. 1, comma 445-448

Viene modificata la disciplina in riferimento a:

  • tipologia d’investimento: viene abrogata la disposizione che riconosceva il credito d’imposta del 10% su investimenti in beni immateriali (Allegato B Finanziaria 2017) fatti dal 01/01/25 al 31/12/25.

Resta in vigore il credito d’imposta al 15% per i beni immateriali acquistati o “prenotati” nel 2024 con acconto versato entro il 30/06/25;

  • soglie: è introdotto il limite massimo di € 2.200 milioni di investimenti in beni materiali (Allegato A Finanziaria 2017) effettuati o “prenotati” nel 2025 con acconto versato entro il 30/06/26.

Confermato il 20% per investimenti fino a € 2,5 milioni; 10% per investimenti tra € 2,5 milioni; 5% per investimenti tra € 10 e €20 milioni.

IRES PREMIALE

Art. 1, comma 436-444

È prevista la riduzione Ires al 20% per i redditi d’impresa conseguiti nel 2025 da società di capitali, enti commerciali e società/enti non residenti al verificarsi di 3 condizioni:

  • accantonamento a riserva di 80% di utili di esercizio;
  • almeno il 30% di tale riserva (che corrisponde al 24% degli utili dell’esercizio 2024 e comunque non inferiore a €20.000,00), deve essere destinato a investimenti in beni strumentali nuovi rientranti nei piani Transizione 4.0 e 5.0. Tali investimenti possono essere effettuati anche con contratti di leasing e vanno realizzati tra il 01.01.2025 e il termine per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024;
  • è necessario rispettare specifici parametri riguardanti le unità lavorative e le nuove assunzioni dei dipendenti.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE QUOTAZIONI DELLE PMI

Art. 1, comma 449

Viene prorogato al 31/12/2027 il credito d’imposta per le spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese (PMI) per quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf).

NUOVA SABATINI

Art. 1, comma 458-460

Viene rifinanziato il sostegno alle piccole, micro e medie imprese per gli investimenti, in acquisto e in leasing, in beni strumentali.

OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI SOCIETA’

Art. 1, comma 860

Viene previsto l’obbligo di possedere un indirizzo pec per gli amministratori di  imprese costituite in forma societaria. 

NOVITA’ FISCALI PER LE PERSONE FISICHE (IMPOSTE/BONUS/DETRAZIONI)

ALIQUOTE IRPEF

Art. 1, comma 2, lettera a)

Viene confermata la riduzione da 4 a 3 aliquote Irpef, già prevista nel 2024.

A regime diventano:

  1. 23%, fino a € 28.000,00;
  2. 35%, oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00; 
  3. 43%, oltre € 50.000,00.

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE

Art. 1, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Confermato a regime per € 1.200,00 il trattamento integrativo di cui all’art. 1 comma 1 DL 3/2020 per chi ha un reddito complessivo non superiore a € 15.000,00, qualora il debito IRPEF sia superiore a tale importo al netto delle detrazioni.

È poi riconosciuto, per i titolari di reddito da lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo di € 20000,00, un importo esente applicando le seguenti percentuali:

  1. 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro, 
  2. 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro,
  3. 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro

È riconosciuta, per i titolari di reddito da lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo superiore a € 20.000,00, una detrazione dal debito lordo Irpef, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

  • € 1.000,00 per reddito superiore a € 20.000,00 ma non a € 32.000,00
  • € 1.000,00 moltiplicato per la differenza tra 40.000,00 e reddito complessivo diviso 8.000,00 per reddito superiore a € 32.000,00 ma non a € 40.000,00

È prevista, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000,00, una detrazione dall’imposta lorda per importo calcolato su moltiplicazione di importi base specifici e coefficienti prestabiliti in base al numero dei figli a carico fiscalmente.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO 

Art, 1, comma 11

Sono riconosciuti determinati importi per i seguenti familiari a carico:

  • € 950 per ogni figlio, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, i figli del coniuge deceduto conviventi con coniuge superstite di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 o di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata
  • € 750,00 per ogni familiare ascendente convivente, ripartita pro quota. 

DETRAZIONI PER SPESE SCOLASTICHE

Art. 1, comma 13

Viene aumentata la spesa massima detraibile a € 1.000,00 per alunno o studente che frequenta scuola d’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di II° grado.

BONUS EDILIZI 

Art. 1 commi 54 – 56

Si riduce la detrazione dal 50% al 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati dal 01/01/2025 al 31/12/25, con diminuzione ulteriore negli anni successivi, ad eccezione degli immobili prima casa per cui è confermata al 50% nel 2025.

Resta il limite di € 96.000,00 per unità immobiliare.

SISMA BONUS

Art. 1 commi 54 – 56

Si riduce la detrazione dal 50% al 36% per le spese sostenute nel 2025, con diminuzione ulteriore negli anni successivi, ad eccezione degli immobili prima casa per cui è confermata al 50% nel 2025.

BONUS MOBILI 

Art. 1 commi 54 – 56

Viene prorogata al 2025 la detrazione Irpef del 50% con importo massimo di € 5.000,00, su acquisto di mobili/grandi elettrodomestici, destinati a immobile oggetto di ristrutturazione.

BONUS ELETTRODOMESTICI

Art. 1 commi 54 – 56

È riconosciuto un contributo del 30% del costo di acquisto di un elettrodomestico di classe energetica non inferiore a B, non superiore a € 100,00.

ECOBONUS

Art. 1 commi 54 – 56

Si riduce la detrazione al 36% per le spese sostenute nel 2025, con diminuzione ulteriore negli anni successivi, ad eccezione degli immobili prima casa per cui è confermata al 50% nel 2025.

BONUS NUOVE NASCITE 

Art. 1, comma 206-208

È confermato un importo una tantum esente di € 1.000,00 al soddisfacimento di determinate condizioni.

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

Art. 1, comma 385

Viene ridotta dal 10 al 5% l’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, comma 182, della L. 208/2015,  erogati negli anni 2025, 2026 e 2027,si  riduce  l’aliquota dell’imposta sostitutiva.

INCREMENTO LIMITE FRINGE BENEFITS

Art. 1, comma 390-391

Si eleva il limite di esenzione a € 1.000,00 per tutti i dipendenti e a € 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

DETASSAZIONE MANCE

Art. 1, comma 520

Le mance possono essere detassate e assoggettate a imposta sostitutiva pari al 5%, fino al 30% del reddito percepito.

NOVITA’ GIUSLAVORISTICHE 

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL)

Art. 1, comma 198

Per i soggetti beneficiari dell’ Adi, si innalza a euro 10.140 l’ISEE massimo. Per quanto riguarda invece il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), la legge eleva da 6.000 a 10.140 euro annui sia il valore massimo dell’ISEE familiare sia la soglia del reddito familiare necessari per l’accesso alla misura (moltiplicata per la scala di equivalenza ISEE).

FLESSIBILITA’ PENSIONISTICA

Art. 1, comma 174

Quota 103: viene prorogata la possibilità di accedere alla pensione anticipata flessibile, nota come “Quota 103”, per i lavoratori che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.

Art. 1, comma 173

Opzione Donna: per le lavoratrici che entro il 31.12.2024 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI MADRI 

Art. 1, comma 219 – 220

Dal 01.01.2025 alle lavoratrici dipendenti nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra i redditi di lavoro autonomo, è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi Ivs a carico della lavoratrice. La misura dell’esonero contributivo sarà determinata entro il 31.01.2025 con Decreto del Ministro del lavoro e del Mef.

AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI

RIFINANZIAMENTO BONUS GIOVANI, DONNE E ZES

Art. 1, comma 44

Per il bonus giovani, la misura riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 01.09.2024 e fino al 31.12.2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Per il bonus donne, la misura riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:
– donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
Per il bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), la misura prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero. 

Inoltre, il dipendente deve:
– aver compiuto 35 anni di età;
– essere disoccupato da almeno 24 mesi;
– essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.

NUOVA DECONTRIBUZIONE SUD 

Art. 1, comma 406 a 422

Per gli anni 2025-2029 si introduce, un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno. L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Nel caso di datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

ALTRE NOVITA’ PER LE IMPRESE

OBBLIGO POLIZZA CATASTROFALE

Art. 13 D.L. n. 202/2024 cd Milleproroghe

Per le imprese con sede legale e/o con stabile organizzazione in Italia viene prorogato al 31.03.2025 l’obbligo di stipulare polizze assicurative contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Restano escluse le imprese agricole e quelle i cui immobili siano gravati da abuso edilizio o in carenza delle autorizzazioni previste. 

Manca comunque il decreto attuativo.

CAMBIO CODICE ATECO

Con la pubblicazione del Comunicato ISTAT in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2024), entra ufficialmente in vigore dal 1° gennaio la nuova classificazione ATECO 2025.

DILAZIONI FINO A 120 RATE

Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024

Si prevede una dilazione di massimo 120 rate per rateizzazioni di somme iscritte a ruolo, richieste dal 01/01/2025 per importi inferiori a € 120.000,00 e indipendentemente dalla data di richiesta per importi superiori a € 120.000,00, documentando lo stato di difficoltà economica.

PROROGA TERMINE PER RAVVEDIMENTO SPECIALE

È previsto al 31/03/25 il termine, per i soggetti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale, per accedere al cosiddetto “ravvedimento speciale” di cui all’articolo 2-quater del Dl 113/2024 per le annualità dal 2018 al 2022, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, in unica soluzione o in 24 rate di cui la prima rata entro tale termine.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche alcuni aspetti su compilazione modello Redditi e Irap e su F24 in caso di pagamento del socio.

Per approfondimenti o consulenze specifiche, il nostro Studio è a disposizione.

 

 

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