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REGIME DEI SUPER MINIMI

Dal 1° Gennaio 2012, come stabilito dall’art. 27 del Dlgs 98/2011, il regime dei contribuenti minimi di cui alla L.244/07 sarà riservato esclusivamente ad imprenditori e professionisti che intraprendono o hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007.
Per poter accedere al nuovo regime dei minimi, oltre ai vecchi requisiti di cui all’art.1, comma 96-99 L.244/07 (fatturato inferiore ad €. 30.000, assenza di dipendenti o collaboratori, impiego di beni strumentali di valore complessivo non superiore a 15.000 euro come somma degli acquisti dell’ultimo triennio, etc), sono stati introdotti nuovi limiti:

  • il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti l’inizio attività, alcuna attività artistica, professionale ovvero d’impresa anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve essere prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente ( fatta eccezione nel caso in cui il dipendente abbia perso il lavoro o sia in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà);
  • in caso di prosecuzione di attività d’impresa svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ad €. 30.000.

La permanenza nel nuovo regime dura 5 anni, a partire dal periodo d’imposta di inizio attività.
Si può comunque proseguire il suddetto regime oltre i 5 anni, fino al compimento del 35° anno di età.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti di età superiore ai 35 anni potranno comunque beneficiare delle nuove agevolazioni, sempre rispettando il limite temporale dei 5 anni.

Restano confermate tutte le agevolazioni previste dal “vecchio” regime ossia:

  • esonero dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni e comunicazioni;
  • esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi (nessuna registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti);
  • esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri;
  • esonero dal pagamento dell’Irap.

Il vantaggio maggiore del nuovo regime agevolato sarà l’applicazione dell’imposta sostitutiva IRPEF e Addizionali al 5% anziché al 20%, oltreché l’esonero, per i professionisti, di applicare la ritenuta d’acconto.

REGIME SEMPLIFICATO PER GLI EX MINIMI

I soggetti che sono in possesso dei requisiti per il “vecchio” regime dei minimi ma non per quello nuovo transitano in un nuovo regime “supersemplificato” che entra in vigore nel 2012.
Il regime riguarda sostanzialmente:

a) i soggetti che hanno iniziato l’attività prima del 2008 (es. attività iniziata nel 2005 che nel 2008 è transitata nel regime dei minimi);

b) i soggetti che hanno già esercitato un’attività nel triennio precedente l’inizio dell’attività (es. attività iniziata nel 2000, cessata nel 2007 e ripresa nel 2009 con il regime dei minimi);

c) i soggetti che proseguono un’attività già esercitata come lavoratori dipendenti o autonomi (es. dipendente che, dopo il pensionamento, prosegue la propria attività in azienda come consulente);

d) i soggetti che proseguono un’attività altrui per la quale, nell’ultimo anno, i ricavi erano superiori a 30 mila euro.

Possono adottare il regime semplificato residuale anche i soggetti che, pur in possesso dei requisiti per il regime dei minimi, avevano optato in precedenza per il regime ordinario.

Le agevolazioni previste riguardano solo l’esonero dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, l’esenzione dai versamenti periodici IVA e l’esclusione dall’IRAP.

I soggetti in questione applicano quindi l’IVA nei modi ordinari, presentano dichiarazione IVA e comunicazione annuale dati IVA e versano l’imposta in un’unica soluzione il 16 marzo dell’anno successivo (come avviene per il regime delle nuove iniziative L. 388/2000), senza obbligo di versamento dell’acconto di fine dicembre. Il reddito viene determinato con i criteri ordinari e si applicano IRPEF per scaglioni e relative addizionali; sono inoltre applicabili gli studi di settore o i parametri, sempre secondo le regole ordinarie. I contribuenti che applicano questo regime sono inoltre soggetti agli obblighi comunicativi del regime ordinario (operazioni IVA di importo superiore a 3.000 euro, operazioni con Paesi black list, INTRASTAT).
Analogamente a quanto avveniva con il regime dei minimi, è possibile optare per il regime ordinario, dandone comunicazione nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuta l’opzione.

Tale opzione è vincolante per un triennio, successivamente si rinnova di anno in anno. Come confermato dalla CM 45/2008, l’esclusione automatica da IRAP rimane anche anche in caso di opzione per il regime ordinario, quando si è in presenza dei requisiti per fruire del regime agevolato.
Il regime cessa dall’anno successivo a quello in cui avviene il superamento dei 30 mila euro di ricavi; non è stata riproposta la norma che retrodata la cessazione al 1° gennaio dell’anno in corso in caso di superamento dei 45 mila euro, presumibilmente perché questo regime, adottando sempre l’IRPEF per scaglioni, non comporta per i redditi più altri la fruizione di un’aliquota di tassazione sensibilmente più bassa a quella ordinaria, come invece si verifica nel regime dei minimi.

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