La Finanziaria 2007 ha previsto il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) nel settore dell’edilizia. Per individuare il settore edile interessato dalle disposizioni occorre far riferimento alle attività elencate nella sezione F della tabella dei codici attività Atecofin 2004. Agenzia delle entrate, Circolare 29 dicembre 2006, n. 37/E
Decorrenza
Il meccanismo del reverse charge trova applicazione dal 01/01/2007, data di entrata in vigore della Finanziaria 2007.
Quadro normativo
Disposizioni, già contenute nell’*art. 35 del D.L. 4 luglio, n. 223*, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e trasfuse nel comma 44 dell’articolo unico della legge 24 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
L’*art. 17, co 5 e 6, del D.P.R. 633/1972*, in deroga alle ordinarie modalità di applicazione dell’imposta, prevede che per alcune operazioni al pagamento dell’imposta sia tenuto il cessionario se soggetto passivo d’imposta, il quale deve procedere al cd. reverse charge, ossia all’emissione di un’*autofattura* a mezzo della quale assoggetta ad imposta l’operazione.
Dal canto suo il cedente o prestatore, emette fattura senza addebito d’imposta, indicando la disposizione di riferimento.
In particolare, il co. 6 dell’art.17 del D.P.R. 633/1972, così come riformulato dall’*art.1, co. 44, lett. a) e b), L. 27.12.2006, n. 296* (Finanziaria 2007), prevede il meccanismo dell’inversione contabile “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Tipologie contrattuali interessate
E’ necessario verificare il requisito”oggettivo”, ossia la presenza di almeno tre soggetti coinvolti, in quanto la presenza di un subappaltatore richiede necessariamente la contemporanea presenza di almeno altri due soggetti, il committente (titolare della licenza edilizia) ed un appaltatore. In assenza di una catena di almeno tre soggetti, è necessario interrompere il percorso e procedere all’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.
Il reverse charge non è applicabile alle prestazioni di servizi rese in forza di contratti d’appalto direttamente nei confronti delle imprese di costruzione/ristrutturazione.
Contratti
La circolare 37/E precisa che i servizi agli appaltatori/subappaltatori nel settore edile sono soggetti al reverse charge sia se resi sulla base di un contratto di appalto, sia se resi sulla base di un contratto di prestazione d’opera.
Esclusioni
La circolare 37/E precisa che sono escluse dal meccanismo del reverse charge:
- forniture di beni con posa in opera: la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, infatti ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Ad esempio il montaggio del parquet costituisce fornitura di beni con posa in opera se ci si limita al solo montaggio dei listelli di legno. Se si rende necessario anche apportare delle modifiche alla struttura di base del pavimento o a quella muraria, non si può più parlare di forniture di beni con posa in opera, ma di prestazione d’opera;
- noleggio delle attrezzature: i contratti senza aggiunta di manodopera, e quindi, senza operatore o senza montaggio/smontaggio (“nolo a freddo”), sono esclusi dal reverse charge. I contratti con operatore o comprensivi di montaggio e/o smontaggio (“nolo a caldo”), che rientrano nella sezione F della tabella Atecofin 2004 seguono regole diverse. Nel caso dei “noli a caldo” il reverse charge è applicabile solo se l’oggetto del contratto è la realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili e non il mero noleggio (anche a caldo) di attrezzature. Invece se il prestatore è chiamato ad eseguire il servizio in qualità di mero esecutore materiale delle direttive del committente, viene a mancare l’autonomia organizzativa, uno degli elementi tipici del contratto di appalto e si deve applicare l’Iva secondo le modalità ordinarie;
- prestazioni d’opera intellettuale rese da professionisti;
- rapporti posti in essere all’interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe.
Adempimenti
Con il meccanismo del reverse charge debitore dell’imposta è il destinatario della prestazione.
Il prestatore del servizio (subappaltatore) dovrà emettere una fattura senza addebito dell’imposta, indicando il motivo per cui l’imposta non viene applicata: -“prestazione di servizi soggetta al reverse charge ex art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972 l’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della fattura”.La fattura così emessa va annotata nel registro delle fatture emesse.
h2.La C.M. 37/E precisa che le fatture emesse in applicazione del reverse charge sono esenti dall’imposta di bollo in quanto riferite ad operazioni soggette ad IVA.
L’appaltatore: una volta ricevuta la fattura (senza IVA), l’appaltatore deve provvedere ad integrarla con l’indicazione dell’*aliquota* e della relativa imposta; deve annotare la stessa nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, entro il mese di ricevimento od anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al mese relativo. Il medesimo documento, ai fini della detrazione, deve poi essere annotato anche nel registro degli acquisti.
Rimborso e compensazione di eccedenze detraibili
Le operazioni attive fatturate senza applicazione d’*imposta* da parte del subappaltatore vengono di fatto qualificate come operazioni ad “aliquota zero”. L’art. 35, comma 6-ter del D.L. n. 223/2006 dispone che resta ferma, per i soggetti che fatturino le prestazioni edili in regime di reverse charge, la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale del credito IVA con altri tributi e contributi, nel limite di 516.456,90 euro. La norma recata dal decreto-legge, nel ribadire che l’istituto della compensazione costituisce una modalità per il recupero del credito IVA (che emerge in corso d’anno) alternativa rispetto alla richiesta di rimborso infrannuale, conferma che anche ai fini della compensazione devono sussistere le condizioni per ottenere il rimborso.
Allegato Tabella appalto