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La comunicazione annuale dati IVA

La comunicazione annuale dati IVA (CDI) introdotta dall’art. 8 bis del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 ha la finalità di calcolare, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, le “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE.

La CDI deve essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE.

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione i titolari di Partita IVA, anche se, non hanno effettuato operazioni imponibili con alcune eccezioni.

SOGGETTI ESONERATI

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti (es: imprese di assicurazioni);
  • i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro;
  • gli esercenti attività di organizzazioni di giochi e attività di intrattenimento;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che non esercitino altra attività agli effetti dell’IVA;
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri dell’UE, purchè nell’anno d’imposta, abbiano effettuate operazioni imponibili, esenti, non soggette;
  • gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi fra enti locali, le comunità montane, le Province e Regioni, le aziende sanitarie locali, gli enti previdenziali, ecc.;
  • le persone fisiche che nell’anno di imposta a cui si riferisce la comunicazione abbiano realizzato un volume d’affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro.

Nel volume d’affari devono rientrare i ricavi relativi a tutte le attività esercitate ancorchè gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

  • le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e in mobilità (cosiddetto Regime dei minimi);
  • i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali

DATI DA RIPORTARE NELLA COMUNICAZIONE

1) AMMONTARE DELLE OPERAZIONI ATTIVE, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle che saranno esigibile nell’ esercizi successivi, nonché le esportazioni e le operazioni intracomunitarie.
Dovranno essere evidenziate separatamente:

  • le esportazioni e le operazioni non imponibili, ivi comprese le cessioni nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano e le cessioni intracomunitarie ;
  • le cessioni di beni strumentale;

2) AMMONTARE DELLE OPERAZIONI PASSIVE, cioè gli acquisti all’interno, intracomunitarie e delle importazioni rilevanti agli effetti dell’IVA, relativi a beni e servizi, risultati dalle fatture e dalle bolle doganali di importazioni registrate nell’anno di competenza sul registro degli acquisti.

Dovranno essere evidenziati separatamente gli acquisti:

  • esenti;
  • intracominitari di beni;
  • di beni strumentali.

3) AMMONTARE DELL’IVA DA PAGARE O A CREDITO derivante dalla differenza tra l’ammontare complessivo dell’IVA esigibile e dell’IVA detratta.

SANZIONI PER OMESSA O INESSATTA COMUNICAZIONE.

L’omissione della comunicazione o l’invio della comunicazione con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro (art.11 del D.Lgs. n.471 del 18 dicembre 1997).

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