1. PREMESSA
L’art. 13-ter del DL 22/06/2012 n. 83, convertito nella L. 7/08/2012 n. 134, ha ulteriormente modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta nell’art. 35 del DL 4/07/2006 n. 223 convertito nella L. 4/08/2006 n. 248.
Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario:
- delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di appalto.
La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata dal CAF o da professionisti abilitati. La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.
Precedente disciplina
Si ricorda che il precedente intervento in materia era avvenuto ad opera dell’art. 2 co. 5-bis del DL 2/03/2012 n. 16 convertito nella L. 26/04/2012 n. 44.
Chiarimenti ufficiali
Con la circolare dell’8 ottobre 2012 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi importanti chiarimenti, ancorchè secondo lo scrivente non esaustivi, sulla nuova disciplina introdotta dall’art. 13-ter del DL 883/2012 convertito nella L. 134/2012, riguardanti:
– la decorrenza delle nuove disposizioni
– la documentazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, al fine di escludere la responsabilità dell’appaltatore e del committente.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le nuove disposizioni in materia di responsabilità dell’appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:
– dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
– dai soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR;
– dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR.
Esclusioni
Sono invece escluse dall’applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 co.33 del Dlgs 12/04/2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
Si tratta quindi:
delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (art. 3 co. 25 del Dlgs 163/2006), cioè:
– le amministrazioni delle Stato;
– gli enti pubblici territoriali;
– gli altri enti pubblici non economici;
– gli organismi di diritto pubblico;
– le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
degli altri soggetti previsti dall’art. 32 del Dlgs 163/2006, ad esempio:
– i concessionari di lavori pubblici che on sono amministrazioni aggiudicatrici;
– le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico.
3. DECORRENZA
In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha sancito che si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. 134/2012, poiché l’art. 13-ter del DL 83/2012 è stato inserito in sede di conversione in legge).
Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’art. 3, comma 2, della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
4. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’APPALTATORE CON IL SUBAPPALTATORE
Limite alla responsabilità solidale dell’appaltatore
La suddetta responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si applica nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.
Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Esclusione della responsabilità solidale dell’appaltatore
La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica:
– che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di appalto, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione;
-prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore.
Sospensione del pagamento del corrispettivo al subappaltatore
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.
Decorrenza dell’obbligo di verifica da parte dell’appaltatore
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo all’appaltatore nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dei rapporti di subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L 212/200, Statuto del contribuente).
Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11/10/2012, in relazione ai contratti di subappalto stipulati a partire dal 12/08/2012.
5. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE
Per effetto della nuova disciplina dell’art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori.
Sospensione del pagamento del corrispettivo all’appaltatore
Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.
Decorrenza dell’obbligo di verifica da parte del committente
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo al committente nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dei rapporti di appalto/subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma ( ai sensi art. 3 co. 2 della L 212/200, Statuto del contribuente).
Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11/10/2012 in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12/08/2012.
Sanzioni applicabili al committente
Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 se:
-non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo;
-i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha provveduto al pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultano poi irregolari.
6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I VERSAMENTI ESEGUITI DALL’APPALTATORE E SUBAPPALTATORI
Rilascio di un’apposita asseverazione da parte di professionisti o CAF
La nuova disciplina prevede espressamente che l’attestazione dell’avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento possa essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione:
– di un soggetto iscritto nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro;
– oppure del responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese.
Rilascio di un’apposita dichiarazione sostitutiva da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta asseverazione, rilasciata da un professionista abilitato o da un CAF-imprese, non è l’unica forma di documentazione ammessa ai fini della disciplina in esame, in quanto possono essere utilizzate ulteriori forme di documentazione idonee.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene valida, in alternativa all’asseverazione, una dichiarazione sostitutiva:
– con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in esame (autocertificazione) resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.
Contenuto della dichiarazione sostitutiva
Secondo quanto precisato dall’Agenzia elle Entrate, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve:
– indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori del contratto di appalto eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’”IVA per cassa” oppure la disciplina del reverse charge;
– indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
– riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
– contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
Sanzioni
Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può comportare responsabilità anche penali.
Conclusioni
Lo scrivente è dell’avviso che tale disciplina comporterà sicuramente un aggravio amministrativo e finanziario nei confronti dell’appaltatore, in quanto aumentano gli adempimenti ed i costi da parte dello stesso a beneficio del committente senza però la norma prevedere tempi determinati entro i quali il committente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore.
In tal caso, a fronte di un aumento di adempimenti e costi da parte dell’appaltatore, il committente potrebbe “strumentalizzare” e/o aumentare ancora di molto il tempo di pagamento delle fatture dell’appaltatore, generando un maggiore squilibrio dal punto di vista finanziario dello stesso, sopratutto in casi in cui il committente è preponderante per l’appaltatore.
Infine la norma non sembra chiarire il concetto di contratto di appalto in quanto solo per via di interpretazione si può ritenere che lo stesso valga anche nei confronti di forniture derivanti da ordini singoli e/o accordi verbali.
Lo scrivente ritiene che l’Agenzia delle Entrate debba chiarire ancora meglio l’ambito oggettivo della norma.