DECRETO FISCALE
Di seguito sono enunciate le principali novità introdotte con il Decreto-Legge n.124/2019, convertito in Legge il 19 dicembre 2019, n.157.
Limite al contante: A partire dal 1° luglio 2020 il limite all’utilizzo del contante scenderà da 3.000,00 a 2.000,00 euro, per poi ridursi a 1.000,00 a partire dal 1° gennaio 2022.
RC auto familiare: Le famiglie proprietarie di più veicoli (assicurati) potranno assicurare tutti i veicoli posseduti, compresi motorini e scooter, con la classe di merito più bassa, a partire dal prossimo rinnovo dell’assicurazione.
Questo significa che verrà creata una classe unica familiare che dovrebbe portare ad una riduzione delle tariffe.
Carcere agli evasori: Le soglie di punibilità, per i delitti di omesso versamento di ritenute e di Iva, pari rispettivamente ad euro 150.000,00 ed euro 250.000,00, restano immutate.
La pena massima, in caso di dichiarazione fraudolenta e sottrazione volontaria al pagamento delle imposte ed emissione di false fatture, rimane confermata ad otto anni.
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: I soggetti che affidano ad un’impresa, tramite contratto d’appalto o subappalto, il compimento di una o più opere e/o servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dalle imprese stesse ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento di suddette ritenute spetta all’impresa appaltatrice e all’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Nello specifico l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente (nel caso di imprese subappaltatrici anche alle imprese appaltatrici) non soltanto le deleghe di pagamento, ma anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.
Se l’impresa appaltatrice è inadempiente, ovvero in caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice e sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Sono esentate le imprese appaltatrici o subappaltatrici che risultino attive da almeno tre anni, che siano in regola con gli obblighi dichiarativi, e che non abbiano iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito presso gli agenti della riscossione relativi ad imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali, per un importo superiore a 50.000,00 euro.
Proroga compensazioni: Per gli anni 2019 e 2020 è stata riaperta la possibilità di utilizzare i crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantanti nei confronti della pubblica amministrazione per compensare le cartelle esattoriali ricevute entro il 31 ottobre 2019.
Bollo auto: Da gennaio 2020, scatta l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPa.
Scontrino elettronico: A partire dal 2021, i Pos potranno essere utilizzati come unico strumento sia per i pagamenti, elettronici e in contanti, che per la certificazione degli scontrini telematici.
Ritardatari IMU e Tari: I contribuenti potranno regolarizzare la loro posizione con il Fisco, godendo della riduzione delle sanzioni e quindi usufruendo del ravvedimento operoso anche per il mancato pagamento dei tributi locali, come Imu e Tari.
Iva auto e patenti: Verrà applicata l’Iva al 4%, anziché l’aliquota ordinaria del 22% per l’acquisto, da parte di persone con disabilità, di autovetture nuove o usate, ibride ed elettriche.
Memorizzazione e-fatture: I file delle fatture elettroniche possono essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate e una volta acquisiti restano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi.
Stretta compensazioni: Sarà possibile utilizzare in compensazione i crediti maturati e superiori a 5.000,00 euro a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui risulta il credito.
Coloro che intendono optare per la compensazione possono ricorrere esclusivamente a modalità di pagamento telematiche.
Le sanzioni per eventuali mancate deleghe di pagamento sono fissate al 5% dell’importo fino a 5.000,00 euro, e a 250 euro per importi superiori a 5.000,00 euro.
Accollo del debito d’imposta: Un soggetto che si accolli un debito d’imposta altrui, dovrà procedere al pagamento secondo le norme vigenti.
Tuttavia, la nuova norma vieta il pagamento del debito accollato mediante compensazione e se il contribuente viola tale divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate sia per l’accollante che per l’accollato.
Bollo fatture elettroniche: L’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’importo dell’imposta di bollo, della sanzione, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Se il contribuente non procede al pagamento, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo.
Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000,00 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà essere assolto con due versamenti semestrali, uno da effettuare entro il 16 giugno, l’altro entro il 16 dicembre.
Semplificazione fiscale: A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi Iva, in un’apposita area riservata, le bozze dei seguenti documenti:
– registri;
– comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva;
A partire dalle operazioni Iva 2021, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’Iva.
Commercianti senza Pos: Vengono azzerate le sanzioni per i commercianti che non hanno Pos.
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LEGGE DI STABILITA’ 2020
Sono di seguito esposte le principali novità in riferimento alla Legge di stabilità del 27 dicembre 2019, n.160/2019, pubblicata sul supplemento ordinario n.45L della Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019.
Auto aziendali: La novità riguarderà i contratti stipulati a partire da luglio 2020.
Le percentuali del fringe benefit si modificano come segue:
– 25% sulle auto aziendali, motocicli e ciclomotori emittenti CO2 inferiori a 60g/km, ed al 30% su quelle con emissioni di CO2 superiori a 60g/km ed inferiori a 160g/km;
– 40% (che nel 2021 salirà al 50%) per i veicoli con emissioni inquinanti superiori a 160g/km e inferiori a 190g/km;
– 50% (che nel 2021 salirà al 60%) per i veicoli con emissioni inquinanti superiori a 190 g/km.
Cuneo fiscale: Si prevede la riduzione, a partire dal 2020, delle imposte a carico dei lavoratori: nel testo definitivo è previsto lo stanziamento di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi per il 2021 per la riduzione delle imposte.
Il provvedimento prevede, per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, un’integrazione al reddito pari a 600 euro, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati a partire da 8.200,00 euro fino a 28.000,00 euro.
Coloro che beneficiano del Bonus Renzi pari a 80,00 euro arriveranno a quota 100,00 euro.
Fondo “Cresci al Sud”: Al fine di ampliare il tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, è stato istituito tale Fondo per rafforzare i livelli di competitività e di crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva in Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La dotazione iniziale del Fondo è pari a 250milioni tra il 2020 e il 2021, 150 milioni per il primo anno e 100 milioni per il secondo anno.
Bonus ricerca e sviluppo: Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di non residenti.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, le spese per il personale, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, le spese per contratti relativi al diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di It, le spese per servizi di consulenza ed equivalenti, le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Il credito d’imposta spettante può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Piano Nazionale Impresa 4.0: Tale credito d’imposta viene riconosciuto nelle seguenti modalità:
– in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite annuale massimo di 300.000,00 euro per le piccole imprese;
– in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite annuale massimo di 250.000,00 euro per le medie imprese;
– in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite annuale massimo di 250.000,00 euro per le grandi imprese.
L’effettiva possibilità di utilizzo di tale credito è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo al sostenimento delle spese ammissibili.
Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali: I redditi dominicali e agrari, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile da utilizzare per il calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50%.
Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole: È stato istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, per euro 5 milioni di euro per il 2020, al fine di favorire gli investimenti in beni strumentali materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che producono reddito agrario, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali.
Nuova Sabatini: È stata prorogata l’agevolazione cosiddetta “Sabatini-ter”, che è una misura di sostegno che consiste nella concessione, alle micro, piccole e medie imprese, di ottenere un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”.
La Legge di Bilancio prevede il rifinanziamento, della cosiddetta Nuova Sabatini, di 540 milioni di euro così ripartiti:
– 105 milioni di euro per l’anno 2020;
– 97 milioni di euro per ogni anno dal 2021 al 2024;
– 47 milioni di euro per l’anno 2025.
Il 30% delle risorse stanziate è riservata alla concessione dei contributi statali per gli investimenti Industria 4.0.
Tale maggiorazione è elevata al 100%, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Resto al Sud: Per gli anni 2019 e 2020, il requisito del limite di età, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, e quindi compreso tra i 18 e i 45 anni, si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.145/2018.
Il bonus è stato reso operativo per la prima volta il 6 dicembre del 2017 e la dotazione finanziaria complessiva dell’incentivo era, all’origine, di 1.250 milioni di euro, che ad oggi risulta ancora quasi del tutto intatto.
Riduzione dei premi INAIL: Resta fermo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n.145, all’art.1 comma 1124.
Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile: Prorogato per il 2020, quanto previsto dalla Legge di Bilancio 27 dicembre 2017, n.205, all’art.1 comma 102.
Bonus occupazionale per giovani eccellenze: Dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della Legge di Bilancio 27 dicembre 2017, n. 205.
Bonus bebè e asili nido: Sarà erogato per ogni figlio nato o adottato dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e sarà riconosciuto solo per un anno.
Tale assegno sarà erogato in base all’Isee:
– 80,00 euro al mese per chi ha un reddito al di sopra dei 40.000,00 euro;
– 120,00 euro al mese per chi ha redditi tra 7.000,00 e 40.000,00 euro;
– 160,00 euro al mese per chi ha redditi pari o inferiori a 7.000,00 euro.
Cambiano anche le soglie Isee per il bonus asili nido.
Latte artificiale: Previsto un bonus di 400 euro, fino al sesto mese di vita del neonato, per le mamme che non possono allattare.
Congedo papà: Viene elevato a sette giorni il periodo di congedo obbligatorio per il papà.
Spese veterinarie: Le spese veterinarie si potranno detrarre, fino all’importo di 500 euro, per la parte che eccede i 129,11 euro.
Buoni pasto: L’importo dei buoni pasti elettronici sale da 7 a 8 euro, mentre l’importo dei buoni cartacei scende da 5,29 a 4 euro.
Cedolare secca: L’aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato, si riduce dal 15% al 10% a regime.
Ecobonus e bonus mobili:
Restano confermati:
– Ecobonus del 50%-65%, in base al tipo di lavoro, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
– Le detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie con un tetto massimo di 96 mila euro per immobile;
– Bonus del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con un limite di spesa pari a 10.000,00 euro.
Bonus facciate: È prevista una detrazione pari al 90% per le spese sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al restauro e/o recupero delle facciate esterne degli edifici.
Sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica: Abrogato il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Tale sconto ora è applicabile solamente per i lavori di ristrutturazione rilevante, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore ai 200.000,00 euro.
Abolizione superticket: Dal 1 ° settembre 2020 il superticket, la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a carico dell’assistito, verrà abolito.
Spese sanitarie: Confermata la possibilità di portare in detrazione il 19%.
Iper e Superammortamento:
Il super e l’iper ammortamento si trasformano in un credito d’imposta:
– per i beni destinati alla trasformazione tecnologica e digitale, questo credito d’imposta è riconosciuto, in cinque anni, nella misura del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% per investimenti fino a 10 milioni di euro;
– per i beni immateriali, ad esempio un software, tale credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% nel limite massimo di costi pari a 700.000,00 euro;
– per tutti gli altri investimenti, tale credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Apprendisti: Per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel 2020, è previsto per i datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo pari al 100% per i contributi maturati nei primi tre anni di contratto; resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Deducibilità IMU: Confermata la deducibilità IMU, ai fini delle imposte IRPEF/IRES, sugli immobili strumentali per il 2019 pari a 50%, che si innalzerà al 60% nel 2020 e nel 2021, fino ad arrivare al 100% dal 2022 in poi.
IMU e TASI: Le due vigenti forme di prelievo (IMU e TASI) vengono unificate, per evitare una duplice imposizione di tributi sulla medesima base imponibile.
Le abitazioni principali, non di lusso, e relative pertinenze, sono esenti.
Di seguito le nuove aliquote:
– 0.01% per i fabbricati rurali strumentali;
– 0.25% per gli immobili merce non locati dalle imprese costruttrici: questi immobili diventeranno esenti dal tributo a partire dal 2022;
– 0.76% per i terreni agricoli e per i fabbricati D;
– 0.86% come aliquota base e può essere modificata dai comuni a determinate condizioni.
Tutte le aliquote possono essere azzerate, tranne quella per i fabbricati D.
L’aliquota massima, tranne che per i rurali strumentali e per gli immobili merce, è l’1,06%.
Il pagamento sarà sempre in due rate, scadenti il 16 giugno e il16 dicembre.
Inoltre, per il pagamento di questa nuova, unica, imposta, vengono introdotte modalità di pagamento telematiche.
Monopattini: Sono equiparati alle biciclette, i monopattini prevalentemente elettrici con potenza massima di 0,50 Kw e una velocità non superiore a 25 km/h.
Per chi non rispetta le nuove regole, previste sanzioni da 200 a 800 euro.
Regime forfettario: La legge di bilancio 2020 prevede l’introduzione di nuovi requisiti di accesso al regime forfettario, che risultino posseduti dal soggetto passivo nel periodo d’imposta precedente rispetto all’applicazione del regime.
Tra questi requisiti necessari per essere ammessi al regime forfettario:
– non aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30 mila euro;
– hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a 65.000,00 euro;
– hanno sostenuto spese per un ammontare non superiore a 20.000,00 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori.
I soggetti passivi che applicano il regime forfettario sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, ma non sono esonerati dalla emissione dello scontrino fiscale e quindi dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Qualora la persona fisica lavoratore autonomo o professionista debba abbandonare il regime forfettario dal 2020:
– dovrà dotarsi del codice univoco al fine di poter emettere la fattura elettronica;
– dovrà trasmettere la procura eventualmente rilasciata a favore di un intermediario per i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate;
– dovrà subire la ritenuta d’acconto;
– in caso di passaggio dal regime forfettario al regime ordinario, i compensi maturati nel 2019 e che verranno incassati nel 2020 subiranno una tassazione sfavorevole, cioè saranno sottoposti al regime del periodo d’imposta in cui si manifestano e quindi quello dell’incasso e senza deduzioni.
L’unico aspetto positivo per l’ex forfettario è il recupero dell’Iva per gli acquisti di beni strumentali effettuati negli ultimi cinque anni (dieci per gli immobili) e sulle rimanenze di merci in giacenza ad inizio anno e dei beni e servizi non ancora utilizzati.