LEASING BENI IMMOBILI
Per i contratti di leasing immobiliare stipulati a partire dal 1 gennaio 2014 la deduzione del costo avviene in un periodo minimo di 12 anni.
Per i contratti stipulati fino al 31/12/2013 la deducibilità dei canoni di leasing era fissata in un periodo minimo di 18 anni; ciò generava, nel caso di durata del contratto inferiore a 18 anni, un disallineamento tra periodo di imputazione contabile (legato alla durata del contratto) e deduzione fiscale (vincolata ai 18 anni).
Per i contratti stipulati nel 2014 si possono avere i seguenti 3 casi.
- DURATA DEL CONTRATTO PARI A 12 ANNI: non c’è alcun disallineamento tra deduzione civile e fiscale.
- DURATA DEL CONTRATTO SUPERIORE A 12 ANNI: anche in questo caso non c’è differenza tra deduzione fiscale e civile, in quanto i canoni saranno dedotti in base al costo sostenuto nell’anno.
- DURATA DEL CONTRATTO INFERIORE A 12 ANNI: in questo caso si genera un disallineamento tra deducibilità civile e fiscale e occorrerà rilevare una variazione in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi. Inoltre in tal caso bisogna contabilizzare un credito per imposte anticipate nel periodo di durata del contratto per poi recuperarlo nei residui periodi di deduzione fiscale.
LEASING BENI MOBILI
Per i contratti di leasing relativi a beni mobili, compresi gli autoveicoli strumentali, stipulati a partire dal 1 gennaio 2014 la deduzione del costo avviene in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento.
Per i contratti stipulati fino al 31/12/2013 la deducibilità dei canoni di leasing per tali beni era fissata in un periodo minimo pari a 2/3 del periodo di ammortamento.
Per gli autoveicoli a deducibilità limitata non c’è stata alcuna novità normativa e il periodo minimo di deducibilità fiscale è pari a 4 anni.
LEASING PROFESSIONISTI
Per i beni strumentali si applicano le stesse regole previste per le imprese, in quanto il periodo minimo di deducibilità previsto per i professionisti era già fissato alla metà del periodo di ammortamento e non ha subito variazioni.
Inoltre è stata ripristinata la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni immobili utilizzati per lo svolgimento dell’attività professionale; il periodo minimo di deducibilità è lo stesso previsto per le imprese cioè 12 anni.
LEASING E IRAP
Per le società di capitali la nuova normativa non determina alcun effetto ai fini della base imponibile Irap, in quanto si deduce l’importo dei canoni imputati a conto economico, a prescindere dalla durata del contratto.
Per le imprese e le società di persone, che non hanno optato per la determinazione del valore della produzione secondo le regole delle società di capitali, e che quindi applicano il criterio fiscale, i canoni di leasing sono deducibili con le stesse regole previste ai fini delle imposte sui redditi.
In entrambi i casi resta ferma l’indeducibilità della quota degli interessi impliciti nei canoni e, nel caso di leasing immobiliare, della quota capitale riferibile all’area.