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Conciliazione in sede sindacale: attenzione alla sede. La Cassazione chiarisce quando l’accordo è valido.

La conciliazione in sede sindacale è uno strumento utile ed efficace per risolvere eventuali controversie di lavoro che potrebbero sorgere tra datore di lavoro e lavoratore, evitando così, il ricorso al giudice.

Permette, infatti, di raggiungere un accordo con valore “liberatorio”, anche attraverso una transazione economica, grazie all’intervento di un rappresentante sindacale che assiste il lavoratore.

Le questioni più frequenti possono riguardare le differenze retributive, l’assegnazione delle mansioni superiori o i provvedimenti disciplinari contestati dal lavoratore.

In questi casi la conciliazione può rappresentare una soluzione rapida e meno onerosa di un procedimento giudiziario.

Tuttavia, perché tale accordo sia valido e non impugnabile, la legge richiede forme di tutela rafforzate a favore del lavoratore, in particolare in presenza di diritti derivanti da norme inderogabili di legge o da contratti collettivi.

In questo contesto riveste importanza centrale l’effettività dell’assistenza sindacale.

Il ruolo del sindacato

La semplice presenza di un sindacalista, non è di per sé condizione sufficiente.

L’assistenza, infatti, deve essere “effettiva”, ovvero in grado di garantire che il lavoratore comprenda appieno quali siano i termini dell’accordo.

Ciò significa che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o da contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, se l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva.

Un altro aspetto fondamentale riguarda il luogo nel quale si svolge la conciliazione.

Ed infatti, la sottoscrizione dell’accordo presso la sede di un sindacato, non costituisce un requisito formale ma funzionale in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino.

L’accertamento della effettività dell’assistenza sindacale è pertanto indispensabile ai fini dell’inoppugnabilità della conciliazione.

Ne deriva che, la sede di stipula e di sottoscrizione dell’accordo non può considerarsi come un requisito neutro (come l’affiliazione o meno al sindacato di iscrizione).

Le cosiddette “sedi protette” (come gli uffici del sindacato, le Direzioni Territoriali del Lavoro, il tribunale) hanno lo scopo di assicurare un contesto neutro ed imparziale, idoneo a tutelare la libertà decisionale del lavoratore.

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 9286/2025

Con una recentissima ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la conciliazione in sede sindacale conclusa nei locali aziendali non è valida anche nel caso in cui sia presente un rappresentante sindacale.

Nella fattispecie esaminata, il lavoratore aveva sottoscritto un verbale di conciliazione all’interno della sede aziendale, alla presenza di un sindacalista di una sigla a cui non era iscritto.

La Corte ha ritenuto che mancassero le condizioni di effettiva tutela previste dall’art. 2113 c.c., richiamando la necessità che l’accordo sia stipulato in una sede neutra, protetta e con una assistenza sindacale genuina.

Il luogo della conciliazione non è un mero formalismo: la sede aziendale non offrirebbe pertanto le garanzie di terzietà richieste, e la presenza del datore di lavoro potrebbe arrivare ad influenzare – anche solo indirettamente – la libertà di autodeterminazione del lavoratore.

Per le società, è fondamentale tenere a mente alcuni principi quando si intende ricorrere alla conciliazione sindacale:

  • Svolgere la conciliazione in una sede protetta che sia diversa dai locali aziendali,
  • Assicurare la presenza di un sindacalista effettivamente rappresentativo del lavoratore o comunque da lui riconosciuto,
  • Garantire che il lavoratore sia pienamente consapevole dell’accordo, documentando il rispetto delle formalità previste per legge.

Un vizio nella forma o nella procedura, come quello evidenziato dalla Corte di Cassazione, potrebbe inficiare la validità dell’accordo, esponendo l’azienda al rischio di un ipotetico contenzioso.

La Divisione Legale dello Studio Carone rimane a disposizione per chiarimenti ed eventuale assistenza legale.

 

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