NORMA
Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del D.lgs. n. 13 del 2024, attuativo della legge delega per la riforma fiscale e successive modifiche introdotte dal D.lgs. 108/2024, il Concordato Preventivo Biennale è istituto di compliance che concede, per due anni (2024 e 2025), al contribuente, di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria ed i redditi dichiarati dal contribuente.
Nel caso in cui un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l’Agenzia formulerà due distinte proposte, cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente sia individualmente.
SOGGETTI INTERESSATI
Il Concordato Preventivo Biennale è rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e a coloro che adottano il regime forfettario.
Il concordato preventivo è rivolto a persone fisiche e alle imprese di minori dimensioni esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e in particolare:
- lavoratori autonomi;
- società di persone (S.a.s. o S.n.c.);
- società di capitali (S.r.l o S.p.A.).
I redditi oggetto di Concordato riguardano:
- ilreddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR ed i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque, riferibili all’attività artistica o professionale di cui all’art. 54, comma 1-quater del TUIR;
- ilreddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, o a un Gruppo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR d’impresa le perdite su crediti oltre alle plus/minusvalenze e sopravvenienze passive/attive.
Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
Non potranno accedere al Concordato Preventivo Biennale, invece, i contribuenti che:
- hanno debiti tributari e/o previdenziali superiori ad euro 5.000 (salvo coloro che hanno in oggetto una rateizzazione attiva e/o un provvedimento di sospensione e sgravio);
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato Preventivo Biennale, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
- sono stati condannati, negli utili tre negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato Preventivo Biennale, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale (reati di riciclaggio, autoriciclaggio, false comunicazioni sociali).
QUANDO ADERIRE
Gli interessati devono aderire al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024,
Il contribuente, che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza aver aderito nella stessa alla proposta di Concordato Preventivo Biennale, è ancora in tempo per ripensarci e aderire all’istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre.
Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’accettazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
DECADENZA E CESSAZIONE
Il Concordato Preventivo Biennale ha una validità di due anni, a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni stabilite. Tuttavia, l’accordo può cessare o decadere prima se si verificano irregolarità.
Il Concordato Preventivo Biennale vede la sua cessazione nei casi di:
- cessazione o modifica dell’attività
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari (per i soli contribuenti ISA);
- operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti ISA);
- superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetari maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).
Il Concordato Preventivo Biennale vede la sua decadenza:
- a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
- quando ricorre una delle cause di esclusione, ovvero vengono meno i requisiti relativi ai debiti tributari;
- quando viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.
In sintesi, l’accordo non è permanente e richiede il rispetto rigoroso delle regole fissate per mantenerne la propria validità.
FUNZIONAMENTO
I soggetti che aderiscono alla proposta di Concordato Preventivo Biennale accedono a specifici benefici premiali (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto) e, salvo che ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge, sono esclusi dagli accertamenti tributari.
In particolare, se il contribuente accetta la proposta, i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte. Inoltre, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (il 2023), verrà applicata un’imposta sostitutiva che:
- per i soggetti ISA varia dal 10% al 15% in base al punteggio ottenuto:
10% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia non inferiore a 8;
12% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, non sia inferiore a 6 e inferiore a 8;
15% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia inferiore a 6.
- per i forfettari vari al 10% o al 3% per forfettari start up
L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di Concordato Preventivo Biennale, a adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato (2024 e 2025. L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 per le somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
I soggetti che hanno aderito alla proposta:
- sono esclusi dagli accertamentidi cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
- accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.
Il D.lgs. 18/2024 estende i benefici premiali previsti anche ai fini Iva, fermo restando che l’adesione al concordato non produce alcun effetto per tale tributo.
Concordato preventivo biennale: procedura di calcolo, “pagella ISA” e piani di rientro
AI fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA”.
In estrema sintesi, utilizzando il software il contribuente può:
- inserire i dati necessari;
- calcolare la proposta di Concordato;
- accettare la proposta entro il 31 ottobre.
I dati che scaturiscono da questa elaborazione dovranno essere forniti all’Agenzia delle Entrate dieci giorni prima della data di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap (quando dovuta).
La formulazione della proposta, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, viene calcolata su due basi imponibili:
- reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;
- valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La proposta così formulata viene comunicata dall’Agenzia delle Entrate al contribuente entro cinque giorni dall’invio dei dati richiesti.
Una volta ricevuta la proposta della definizione biennale del reddito, il contribuente sarà libero o meno di accettarla senza incorrere in possibili controlli (vero?). Coloro che accettano la proposta saranno tenuti a concordare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi (e Irap ove dovuta) relativi ai due periodi d’imposta del biennio.
Rinnovo del concordato preventivo
Decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti necessari per potervi accedere e non siano insorte cause di esclusione, può accedere ad un nuovo biennio di concordato.
Il contribuente che abbia aderito al CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025 potrà, utilizzando il software che verrà reso disponibile per il periodo di imposta 2025, aderire a una nuova proposta di concordato biennale elaborata dall’Agenzia delle entrate relativa al successivo biennio 2026-2027, con le modalità previste dal decreto CPB per la prima adesione.
Concordato preventivo: determinazione degli acconti
Il D.lgs. 108/2024 prevede che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
- se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
- se l’acconto Irap è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
CONCLUSIONI
A nostro avviso il Concordato Preventivo Biennale presenta diverse criticità ed alimenta delle riflessioni:
- L’Agenzia delle Entrate al fine di verificare la bontà della valutazione delle pagelle ISA potrebbe attivare delle procedure di accertamento sugli anni ad oggi ancora accertabili (2019, 2020, 2021 e 2022);
- L’Agenzia delle Entrate in caso di diminuzione significativa di reddito nell’Anno di imposta 2026 e successivi (qualora non venisse rinnovato il Concordato Preventivo Biennale) potrebbe accertare il contribuente sulla scorta di un convincimento di reddito consolidato negli anni oggetto di premialità del Concordato Preventivo Biennale;
- Il contribuente che aderisce al concordato, secondo la norma, non è soggetto ad accertamento fiscale per due anni. Se accetta, il contribuente beneficia di semplificazioni burocratiche, esenzioni da accertamenti ordinari e limiti più generosi per compensazioni e rimborsi (sempre secondo la norma).
E qui sorge il dubbio ma I Contribuenti che hanno sempre dichiarato il reddito corretto, pagato le imposte relative e soprattutto con valori alti di pagella ISA perché devono temere eventuali accertamenti spot da parte dell’Agenzia delle Entrate?
- Rischio di eventuali dichiarazioni di inammissibilità della misura del Concordato Preventivo Biennale come successo in passato ad altri tipi di condoni;
- Se per variabili ad oggi non preventivabili il contribuente avrà un reddito inferiore a quello concordato dovrà pagare più tassazione; e le variabili degli ultimi anni (guerra in Ucraina, aumento dell’inflazione, aumento delle commodities, ecc.) ci insegnano che non è facile prevedere il futuro a breve durata.
Infatti, Il livello di crescita del reddito deciso dall’Agenzia delle Entrate, in caso di proposta del Concordato Preventivo Biennale, non sempre coincide con quello reale, e si corre il rischio di pagare di più.
- In ultimo una nota polemica: un sistema fiscale che si definisce civile, e che vorrebbe diventare amico del contribuente e delle imprese in generale, e che all’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 13/2024 stabilisce che “L’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza intensificheranno i controlli sui soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che ne decadono”, può definirsi credibile e costituzionalmente valido? Perché se la risposta è affermativa, pur di non essere accertato il Contribuente dovrebbe accettare di pagare imposte potenzialmente sfavorevoli e affrontare una pressione crescente da parte di un’Amministrazione Finanziaria.