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Nomina del Sindaco o del Revisore: raddoppiano i limiti per l’Organo di Controllo

La nomina dell’organo di controllo mira ad estendere i controlli sulle S.r.l. e sulle società cooperative, anche le più piccole, in modo da far emergere tempestivamente situazioni di allerta e gestire al meglio la crisi. Le piccole imprese, in seguito all’estensione dei controlli, hanno prontamente lamentato circa i costi eccessivi e gli adempimenti legati al processo di nomina dell’organo di controllo.

Con l’approvazione in via definitiva dalla Camera dei deputati e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, il Ddl di conversione del Decreto Sblocca-cantieri (DL 18 Aprile 2019, n. 32) ha previsto il raddoppio dei parametri che obbligano le S.r.l. e le società cooperative alla nomina dell’organo di controllo interno, attualmente indicati nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14), che, ricordiamo, prevedevano limiti relativamente più stringenti (totale dell’attivo pari a 2,2 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2,2 milioni di euro e 10 unità per i dipendenti occupati in media durante l’esercizio).

L’obbligo di nomina del revisore ed eventualmente dell’organo di controllo monocratico o collegiale, scatterà per le S.r.l. e per le società cooperative di medie dimensioni che per due esercizi consecutivi (2017 e 2018) abbiano superato almeno uno dei seguenti nuovi limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Resta immutata resta la regola secondo la quale l’obbligo di nomina dell’organo di controllo viene meno quando per tre esercizi consecutivi non venga superato nessuno dei suddetti limiti, cosi come immutati restano gli altri parametri, infatti la nomina del revisore legale o Società di revisione, come nella previgente versione dell’art. 2477 c.c., rimane obbligatoria se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Secondo quanto stabilito dall’art. 379 del codice della crisi, entro i nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (16 marzo 2019), cioè entro il 16 dicembre 2019, le S.r.l. e le società cooperative dovranno nominare l’organo di controllo o revisore.

Quindi il termine massimo entro il quale le società interessate dovranno provvedere alla nomina dell’organo di controllo rimane fissato in nove mesi.

Si ritiene, tuttavia, che, già l’assemblea in sede di approvazione del bilancio in cui vengano superati i limiti indicati al terzo comma dell’art. 2477 c.c., possa provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Tutte le S.r.l. e le società cooperative che si fossero già adeguate e avessero nominato l’organo di controllo sulla base dei vecchi limiti dimezzati, e ora risulti escluso, possono procedere alla revoca per giusta causa.19

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